Art. 4.
(Centri di assistenza e di mediazione familiari).

      1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, e in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), le regioni provvedono all'istituzione di appositi centri di assistenza e di mediazione familiari.
      2. La costituzione dei centri di cui al comma 1 è affidata dalle regioni, anche in convenzione con gli enti locali competenti per territorio, singoli o associati, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, o alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentano di aver svolto almeno per cinque anni attività per il sostegno dei padri separati e per la tutela dei minori.
      3. Tra le attività realizzate nei centri di cui al comma 1 sono previsti programmi di assistenza e di mediazione familiari, promossi dagli stessi centri o dagli enti locali competenti per territorio, singoli o associati, finalizzati a fornire assistenza e sostegno ai padri separati in situazione di difficoltà materiale o psicologica e che prevedono:

          a) colloqui preliminari per individuare i problemi che necessitano di un intervento immediato e fornire indicazioni sulla possibilità di risoluzione dei medesimi;

          b) colloqui informativi sulle prestazioni in materia di consulenza e assistenza legali fornite dal centro;

          c) interventi di supporto psicologico realizzati tramite percorsi personalizzati finalizzati a superare la condizione di disagio e al recupero dell'autonomia;

 

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          d) offerta di apposite strutture di alloggio nelle quali possono essere ospitati padri che a causa della separazione personale dal coniuge non dispongono più di un'abitazione e che si trovano in condizioni di grave disagio economico.

      4. I centri di cui al comma 1 svolgono, altresì, attività di tipo culturale e sociale dirette all'informazione e alla sensibilizzazione in merito alla necessità del pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nell'educazione dei figli, anche nel caso di separazione personale dei coniugi.